RSPP Annullata sentenza di condanna per infortunio mortale (Cassazione Penale 9.12.2019, n. 49761)
La sentenza di primo grado confermata in appello aveva riconosciuto colpevoli di omicidio colposo il datore di lavoro per omessa valutazione dei rischi e aggiornamento del documento, il direttore di stabilimento suo delegato per aver consentito l’impiego di attrezzature inadeguate e per la mancanza di coordinamento delle ditte coinvolte, il capo reparto per non aver segnalato le carenze nell’attrezzatura a disposizione dei lavoratori.
Precedentemente condannato, insieme alle altre figure indicate, il responsabile RSPP ha contestato l’errata applicazione del D.Lgs. 81/2008 nell’inquadrare il proprio ruolo, si parlava, tra le altre cose, di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettavano al RSPP, il quale non era presente tutti i giorni in azienda e non era tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.
La motivazione è stata accolta dai giudici, la suprema Corte ha tenuto a ribadire l’orientamento secondo cui il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.
Alla luce di quanto sopra detto, ricordiamo l’importanza, per tutti i datori di lavoro, del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e dei relativi adempimenti, per questo, il nostro studio, da un anno, ha avviato il servizio di consulenza sicurezza sul lavoro, in caso di necessità o per una valutazione gratuita siamo a disposizione…